02/03/10

legge sulla pubblica sicurezza del 1939 (art. 69)

"senza licenza della autorità locale è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici intrattenimenti, esporre alla pubblica vista: rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto."

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